Con ordinanza sindacale è vietato a chiunque in tutta la zona urbana di Bibbona capoluogo, (delimitata, ai sensi del codice della strada dai cartelli di inizio del centro abitato) di somministrare cibo ai piccioni ed altri volatili selvatici, con espresso divieto di gettare al suolo sia pubblico che privato, granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari.
E', inoltre, fatto obbligo ai proprietari di edifici situati nell’ambito urbano di Bibbona capoluogo ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili, con particolare riguardo alla zona del centro storico più esposta alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di mantenere pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili nonché di schermare con apposite reticelle o altra modalità idonea, ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, onde impedire l’accesso ai piccioni per il riparo e la nidificazione.
Qui il testo dell'ordinanza.