ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI
Che cos'è
È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni ed erogato dall’Inps.
Hanno diritto all´assegno i nuclei familiari con almeno tre figli minori che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore ISE ( Indicatore della Situazione Economica), ottenuto tramite la dichiarazione sostitutiva unica che può essere compilata presso i CAAF e INPS.
Cosa spetta
Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.
Requisiti
A chi è rivolto
Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
- i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché stranieri titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria;
- i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2017 l’ISEE è pari a 8.555,99 Euro (Circolare Inps n. 55 del 08.03.2017).
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al Comune di Residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
La domanda per il 2017 dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2018, da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre dei suoi figli minori e sui quali esercita la potestà genitoriale.
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso di validità.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente.
Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.
La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere presentata con le seguenti modalità:
1. Consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune Bibbona, Piazza Cristoforo Colombo, 1;
2. Spedita a mezzo raccomandata AR all'Ufficio Protocollo del Comune di Bibbona - Piazza C.Colombo, 1 (in caso di spedizione fa fede il timbro dell'Ufficio Postale di partenza);
3. Inviata tramite PEC (Posta Certificata Elettronica) all'indirizzo: comune.bibbona(at)pec.it. Per effettuare la trasmissione con questa modalità, il mittente deve obbligatoriamente essere titolare di casella PEC.
La validità è annuale, quindi anche le famiglie che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente devono ripresentare la domanda e tutti i documenti necessari.
Documenti da presentare
1. Modulo di domanda (scaricabile nella sezione Modulistica (qui di seguito) e disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bibbona);
2. Fotocopia di un documento di identità valido: carta d'identità;
3. Per le cittadine extracomunitarie fotocopia di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
§ Permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro;
§ Permesso di Soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex Carta di Soggiorno);
§ Permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico;
§ Per le cittadine dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del Permesso di Soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale;
4. Attestazione ISEE in corso di validità;
5. Modello Inps SR163 – timbrato e firmato dalla Banca o dalle Poste.
Alla domande di Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli presentate nel 2017 deve essere allegata l'attestazione ISEE dell’anno 2017 e per tale motivo si invitano gli utenti a presentare la domanda solo quando sarà disponibile l'ISEE 2017.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Pertanto l'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2017 è pari, nella misura intera, a € 141,30 per tredici mensilità e quindi a complessivi € 1.836,90 da erogare in due rate semestrali.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) da tenere presente per l’anno 2017, è pari a € 8.555,99.
Tempi e iter della pratica
L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata. Come previsto dal decreto 201/2011, l'INPS non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ad € 1000,00 quindi paga l’importo spettante mediante accredito sul conto corrente bancario/postale o libretto postale o carta prepagata intestato obbligatoriamente al richiedente o perlomeno cointestato in un'unica soluzione come attestato sul modulo INPS SR163.
Note
Segnalazioni e precisazioni
In caso di variazioni della situazione familiare
Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:
§ Non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni.
§ Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
§ Se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.
A chi rivolgersi
Ufficio Servizi sociali: telefono: 0586 672217 - 230 - email: s.biagi(at)comune.bibbona.li.it; m.orlandini(at)comune.bibbona.li.it ; l.farinelli@comune.bibbona.li.it
Responsabile del Procedimento
Ulivieri Stefano
Email: s.ulivieri@comune.bibbona.li.it
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