L'autocertificazione

Come previsto dal DPR 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di certificazione, o autocertificazione, è una dichiarazione resa dal cittadino, sotto la propria personalità, che sostituisce i tradizionali certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono.

Le pubbliche amministrazioni ― nonché i gestori di pubblici servizi ― hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione e la mancata accettazione di tali dichiarazioni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

In caso di false dichiarazioni sono previste sanzioni penali e il dichiarante perde i benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni rese.

La dichiarazione può essere resa dai cittadini italiani e dell’Unione Europea nonché dai cittadini di paesi extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere verificati presso pubbliche amministrazioni italiane.

Si possono autocertificare, ad esempio, i dati anagrafici e di stato civile (residenza, stato di famiglia, nascita, morte, ecc.), i titoli di studio e le qualifiche professionali, il codice fiscale e la partita iva, l’iscrizione in albi, l’appartenenza ad ordini professionali, la qualità di pensionato o studente, lo stato di disoccupazione e altri dati così come indicato nell’art. 46 del DPR 445/2000 (per un elenco completo di tutti i dati autocertificabili si veda l’allegato A, in calce alla presente scheda).

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/2000 ― e pertanto non autocertificabili ― possono essere comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come indicato dall’art. 47 del medesimo DPR. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all’originale oppure per dichiarare di essere erede di una certa persona.

Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, non richiedono l’autentica della firma, ma devono essere firmate davanti al dipendente addetto oppure sono firmate e presentate o inviate tramite posta o in via telematica allegando la fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.

La firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai privati devono essere autenticate con conseguente pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.

torna all'inizio del contenuto