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TRASPORTI PUBBLICI, SECONDE CASE E SPOSTAMENTI: LE NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA

Data:

Il Presidente della Giunta regionale, Enrico Rossi, è intervenuto con una serie di ordinanze mirate al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Questi i punti principali mentre in basso sono riportati i documenti integrali.

 

Utilizzo dei trasporti pubblici

L’utilizzo dei mezzi pubblici è consentito esclusivamente per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sui mezzi pubblici è necessario mantenere la distanza di almeno un metro tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente. I passeggeri devono obbligatoriamente utilizzare la mascherina ed è raccomandato l’utilizzo di guanti protettivi o la sanificazione/pulizia delle mani prima e dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici. L’azienda assicura la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo. Laddove si verificano eventuali episodi di raggiunta capacità, si farà ricorso a corse bis.

Accesso negli esercizi commerciali

E’ obbligatorio prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita. Resta fermo che, nei locali fino a 40 mq, è consentito l’accesso ad una sola persona. L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina che copra naso e bocca ed è inoltre fatto obbligo di sanificazione le mani utilizzare i guanti monouso.

Spostamenti sul territorio regionale

Oltre agli spostamenti già richiamati, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Non è consentito, pertanto, il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze.

E’ consentito, all’interno del territorio regionale, raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale, con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

E’ consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nella categoria di generi di cui è ammessa la vendita nell’ambito dei confini provinciali.

E’ consentito, inoltre, svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso la propria abitazione. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone  non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.

E’ consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale;

E’ consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale, c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco.

E’ consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione.

L’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata.

E’ consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;

Sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all’ormeggio e viceversa.

 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 2 Maggio 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 Maggio 2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 3 Maggio 2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 3 Maggio 2020

Ultimo aggiornamento: 04/05/2020, 10:23

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