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SPOSTAMENTI E SECONDE CASE, COSA PREVEDE L'ORDINANZA 116 DELLA REGIONE TOSCANA

E' consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

E' consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti;

E' consentito andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario per condurli presso di sé.

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