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ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 14/02/2009

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

Le aliquote I.C.I. deliberate per l’anno 2009 non hanno subito variazioni,
si conferma pertanto la loro validità anche per l’anno 2011.

 

ALIQUOTA RIDOTTA

ALIQUOTA ORDINARIA

4,5 per mille

7 per mille

 

* ALIQUOTA RIDOTTA: 4,5  per mille  da applicare all’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale  dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Si considerano inoltre assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino  locate;
A sensi degli artt. 5-6 e successive modificazioni del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Ici sono equiparate alle abitazioni principali e quindi soggette all’applicazione dell’aliquota agevolata le seguenti unità immobiliari:
1) La pertinenza degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina, magazzino, locale di deposito, cantina) di cui alle categorie catastali C2 o C6 asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale, ancorchè non facente parte dello stesso immobile, ma comunque ubicata nello stesso centro o nucleo abitato nel quale è sita l’abitazione principale. Nel caso ad una stessa abitazione fossero asservite più pertinenze l’agevolazione spetta esclusivamente ad una sola, da indicare con  dichiarazione del contribuente;
2)  le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti). La concessione deve essere provata con scrittura privata, resta fermo che l’usufruttuario deve essere residente in tale unità immobiliare, l’agevolazione spetta dal primo gennaio successivo alla richiesta presentata dal contribuente all’ufficio tributi;

 

Riduzioni e detrazioni

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alla pertinenza come sopra indicata del soggetto passivo è detratta , fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 180,76 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione NON si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito, per le quali si applica la sola agevolazione della aliquota ridotta.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,  l’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale si applica:
- a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9;
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Tale disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.

Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

Il versamento dell’imposta avverrà in due rate di cui la prima entro il 16 giugno 2009 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; e la seconda rata versata dal primo al sedici dicembre 2009 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con l’eventuale conguaglio sulla prima rata in conformità al Decreto Legge del 04/07/2006 n. 223  art. 37 convertito  con modificazioni dalla legge n. 248 del 04/08/2006.

I  soggetti passivi di imposta possono tuttavia versare in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (sedici giugno) per l’imposta dovuta dell’anno in corso, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

 

 

 

COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

 

 

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